Art. 18.
(Riunione periodica di prevenzione e protezione).

      1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro o i dirigenti, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione, indicono almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

          a) il datore di lavoro o un suo rappresentante ovvero il dirigente;

          b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

          c) il medico competente ove previsto;

          d) il rappresentante per la sicurezza.

      2. Nel corso della riunione il datore di lavoro o i dirigenti sottopongono all'esame dei partecipanti:

          a) il documento di valutazione dei rischi;

          b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali;

          c) l'organizzazione della sorveglianza sanitaria;

          d) i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ai fini della

 

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sicurezza e della protezione della loro salute.

      3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

          a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

          b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

      4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, comprese la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.
      5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la consultazione.